Contratto di monta FA EL Rasheem - 2026
CONTRATTO DI MONTA
Stallone: FA EL RASHEEM
Ascendenza: FA EL SHAWAN × VIRTUOSA MLR
Utilizzo: Inseminazione artificiale con seme fresco o congelato in base alla disponibilità
Parti contraenti
Proprietario dello stallone:
Dubai Arabian Horse Stud
Emirati Arabi Uniti
Proprietario della fattrice:
Nome: ______________________________________________
Nome dell'azienda: ________________________________________
Indirizzo: ____________________________________________
Telefono: _____________________________________________
E-mail: ______________________________________________
Nome della fattrice: ____________________________________
Numero di registrazione della fattrice: ______________________
§ 1 Oggetto del contratto
(1) Il presente contratto autorizza il proprietario della fattrice a utilizzare una sola volta una monta dello stallone FA EL RASHEEM per la fattrice sopra indicata. Per la fattrice oggetto del contratto viene rilasciato un certificato di monta.
2) Il Breeding Right è personale e non trasferibile. Non può essere venduto, ceduto o trasferito a terzi in qualsiasi altro modo. Qualsiasi eccezione richiede il previo consenso scritto di Dubai Arabian Horse Stud.
(3) Il Breeding Right è destinato esclusivamente alla fattrice indicata nel contratto e al proprietario della fattrice specificato. Un trasferimento, una cessione o una rivendita sono consentiti solo con il previo consenso scritto del proprietario dello stallone.
(4) L'inseminazione deve avvenire entro un massimo di tre stagioni di monta.
§ 2 Tariffa di monta e costi
(1) La tariffa di monta corrisponde al prezzo di aggiudicazione dell'asta in Aachen.
(2) La tariffa di monta deve essere corrisposta integralmente in conformità alle condizioni d'asta e di pagamento.
(3) Tutti i costi aggiuntivi sostenuti, in particolare per la spedizione del seme, la gestione, il trasporto, le prestazioni veterinarie nonché altri costi derivanti dall'inseminazione, sono a carico del proprietario della fattrice.
§ 3 Garanzia puledro vivo e nuova monta
(1) Il contratto comprende la garanzia di un puledro vivo. Si considera puledro vivo un puledro che sopravvive almeno 48 ore dopo la nascita. Decorso tale termine di 48 ore, l'obbligazione derivante dal presente contratto si considera adempiuta.
(2) Se la fattrice non rimane gravida dopo tre cicli estrali, il proprietario dello stallone o il suo incaricato ha il diritto di richiedere un esame veterinario, in particolare un tampone/coltura o una biopsia, per accertare l'idoneità riproduttiva.
(3) In presenza di una malattia infettiva o contagiosa, l'inseminazione può essere rifiutata. In tal caso, previa approvazione del proprietario dello stallone, deve essere indicata una fattrice sostitutiva idonea.
(4) Se non si ottiene una gravidanza, il proprietario dello stallone deve essere informato per iscritto entro 60 giorni dalla fine della stagione di monta, affinché il diritto a una nuova monta rimanga valido.
(5) Se la giumenta oggetto del contratto si ammala, si ferisce o non è più idonea alla riproduzione per altri motivi, con il previo consenso del detentore dello stallone può essere utilizzata una giumenta sostitutiva.
(6) In caso di morte della giumenta, deve inoltre essere presentato un certificato veterinario.
§ 4 Gemelli
(1) Se vengono accertati gemelli, il detentore dello stallone deve essere informato entro 30 giorni.
(2) Il presente contratto comprende in linea di principio solo un puledro vivo. L'utilizzo di un ulteriore risultato riproduttivo derivante dalla stessa monta richiede il previo consenso del detentore dello stallone.
§ 5 Trasferimento di embrioni
(1) Se il Breeding Right viene utilizzato per un trasferimento di embrioni, sono incluse due dosi di seme fresco. Per ogni dose aggiuntiva necessaria oltre a queste verranno addebitati 300 USD, oltre a eventuali costi di gestione e spedizione.
(2) Se durante un lavaggio embrionale si ottengono due embrioni, il presente contratto autorizza in linea di principio solo l'utilizzo di un embrione.
(3) L'utilizzo del secondo embrione richiede il previo consenso di Dubai Arabian Horse Stud.
(4) Se il proprietario della giumenta desidera conservare e utilizzare il secondo embrione, è necessario un ulteriore Breeding Right. L'acquisto di questi ulteriori diritti Breeding richiede il consenso di Dubai Arabian Horse Stud.
(5) Se non viene acquistato alcun ulteriore Breeding Right e Dubai Arabian Horse Stud rinuncia al secondo embrione, quest'ultimo deve essere scartato.
(6) Se Dubai Arabian Horse Stud trattiene il secondo embrione, Dubai Arabian Horse Stud sostiene tutti i costi della giumenta ricevente fino alla gravidanza confermata al 120° giorno. Ciò include in particolare i costi per la giumenta ricevente, le prestazioni veterinarie, l'alloggio e il mantenimento, nonché i costi di trasporto e spedizione.
(7) Se viene approvato un ulteriore Breeding Right per il secondo embrione, Dubai Arabian Horse Stud deve essere informata dello stato di gravidanza del secondo embrione al 25°, 60° e 120° giorno.
Le disposizioni relative a un secondo embrione nonché all'assunzione dei costi da parte di Dubai Stud fino al 120° giorno di gravidanza corrispondono al contratto sottostante.
§ 6 Disponibilità di seme fresco e congelato
(1) Se il seme fresco o congelato non è disponibile già prima della prima inseminazione della giumenta oggetto del contratto a causa di scarsità, perdita o altre circostanze imprevedibili, la tariffa di monta verrà rimborsata integralmente.
(2) Se la giumenta non può essere inseminata prima della partenza dello stallone dal rispettivo luogo di monta, il proprietario della giumenta riceverà due dosi di seme congelato, indipendentemente dal fatto che fosse originariamente previsto seme fresco o congelato.
(3) Tutti i costi di gestione e spedizione per il seme congelato sono a carico del proprietario della giumenta.
(4) Se la giumenta non rimane gravida dopo l'utilizzo delle due dosi fornite, le dosi ulteriori saranno addebitate a 300 USD per dose, oltre ai costi di gestione e spedizione.
Le due dosi di sperma congelato alla partenza dello stallone, nonché gli ulteriori 300 USD per ogni dose aggiuntiva, corrispondono al contratto originale.
§ 7 Diritto di prelazione
(1) Dubai Arabian Horse Stud riceve un diritto di prelazione per il puledro risultante da questo accoppiamento:
FA EL RASHEEM × __________________________________________
(2) Se il proprietario della fattrice intende vendere il puledro, Dubai Arabian Horse Stud deve essere informata per iscritto prima di una vendita a terzi e riceve la possibilità di acquistare il puledro alle condizioni concordate con il terzo.
§ 8 Responsabilità
(1) Dubai Arabian Horse Stud non si assume, nella misura consentita dalla legge, alcuna responsabilità per malattia, lesione, perdita o morte della fattrice o del puledro, né per la perdita o il danneggiamento del seme in relazione all'esecuzione del presente contratto.
(2) Restano impregiudicate le disposizioni imperative di legge in materia di responsabilità.
§ 9 Disposizioni finali
(1) Il presente contratto contiene gli accordi delle parti riguardo al Breeding Right oggetto del contratto.
(2) Modifiche e integrazioni al presente contratto richiedono la forma scritta e il consenso di entrambe le parti contraenti.
(3) Qualora singole disposizioni del presente contratto siano o diventino nulle o inapplicabili, la validità delle restanti disposizioni rimane impregiudicata.
(4) Si applica il diritto degli Emirati Arabi Uniti.
Luogo, data: __________________________________________
Dubai Arabian Horse Stud
Nome: _________________________________________________
Firma: ____________________________________________
Proprietario della fattrice
Nome: _________________________________________________
Firma: ____________________________________________