Contratto di monta D Shahhar - 2026
CONTRATTO DI MONTA
Stallone: D SHAHHAR
Allevatore e proprietario: Dubai Arabian Horse Stud
Utilizzo: Inseminazione artificiale con seme fresco o congelato in base alla disponibilità
Parti contraenti
Proprietario dello stallone:
Dubai Arabian Horse Stud
Emirati Arabi Uniti
Proprietario della fattrice:
Nome: ______________________________________________
Nome dell’azienda: ________________________________________
Indirizzo: ____________________________________________
Telefono: _____________________________________________
E-mail: ______________________________________________
Nome della fattrice: ____________________________________
Numero di registrazione della fattrice: ______________________
§ 1 Oggetto del contratto
(1) Il presente contratto autorizza il proprietario della fattrice a utilizzare una sola monta dello stallone D SHAHHAR per la fattrice sopra indicata. Per la fattrice oggetto del contratto verrà rilasciato un certificato di monta.
2) Il Breeding Right è personale e non trasferibile. Non può essere venduto, ceduto né trasferito in altro modo a terzi. Ogni eccezione richiede il previo consenso scritto di Dubai Arabian Horse Stud.
(3) Il Breeding Right è destinato esclusivamente alla fattrice indicata nel contratto e al proprietario della fattrice specificato. Un trasferimento, una cessione o una rivendita sono consentiti solo previo consenso scritto del proprietario dello stallone.
(4) L’inseminazione deve avvenire entro un massimo di tre stagioni di monta.
§ 2 Tariffa di monta e costi
(1) La tariffa di monta corrisponde al prezzo di aggiudicazione dell’asta in Aachen.
(2) La tariffa di monta deve essere corrisposta integralmente secondo le condizioni dell’asta e/o di pagamento.
(3) Tutti i costi aggiuntivi sostenuti, in particolare per la spedizione del seme, la gestione, il trasporto, le prestazioni veterinarie nonché altri costi derivanti dall’inseminazione, sono a carico del proprietario della fattrice.
§ 3 Garanzia di puledro vivo e nuova monta
(1) Il contratto comprende la garanzia di un puledro vivo . Per puledro vivo si intende un puledro che sopravvive almeno 48 ore dopo la nascita. Con lo scadere di queste 48 ore, l'obbligo derivante dal presente contratto si considera adempiuto.
(2) Se la giumenta non rimane gravida dopo tre cicli estrali, il proprietario dello stallone o il suo incaricato ha il diritto di richiedere un esame veterinario, in particolare un tampone/coltura o una biopsia, per accertare l'idoneità alla riproduzione.
(3) In presenza di una malattia infettiva o contagiosa, l'inseminazione può essere rifiutata. In tal caso, previo consenso del proprietario dello stallone, deve essere indicata una giumenta sostitutiva idonea.
(4) Se non si ottiene una gravidanza, il proprietario dello stallone deve essere informato per iscritto entro 60 giorni dalla fine della stagione di monta, affinché il diritto a una nuova copertura rimanga valido.
(5) Se la giumenta oggetto del contratto si ammala, si ferisce o per altri motivi non è più idonea alla riproduzione, previa approvazione del proprietario dello stallone può essere utilizzata una giumenta sostitutiva.
(6) In caso di morte della giumenta, deve inoltre essere presentato un certificato veterinario.
§ 4 Gemelli
(1) Se vengono accertati dei gemelli, il proprietario dello stallone deve essere informato entro 30 giorni.
(2) Il presente contratto comprende in linea di principio solo un puledro vivo. L'utilizzo di un ulteriore risultato riproduttivo derivante dalla stessa copertura richiede il previo consenso del proprietario dello stallone.
§ 5 Trasferimento embrionale
(1) Se il Breeding Right viene utilizzato per un trasferimento embrionale, sono incluse due dosi di sperma fresco. Per ogni dose ulteriore necessaria saranno addebitati 300 USD oltre a eventuali costi di gestione e spedizione.
(2) Se da un lavaggio embrionale si ottengono due embrioni, il presente contratto autorizza in linea di principio solo all'utilizzo di un embrione.
(3) L'utilizzo del secondo embrione richiede il previo consenso di Dubai Arabian Horse Stud.
(4) Se il proprietario della giumenta desidera trattenere e utilizzare il secondo embrione, è necessario a tal fine un ulteriore Breeding Right. L'acquisto di questi ulteriori diritti Breeding richiede il consenso di Dubai Arabian Horse Stud.
(5) Se non viene acquistato un ulteriore Breeding Right e Dubai Arabian Horse Stud rinuncia al secondo embrione, quest'ultimo deve essere scartato.
(6) Se Dubai Arabian Horse Stud trattiene il secondo embrione, Dubai Arabian Horse Stud sostiene tutti i costi della fattrice ricevente fino alla gravidanza confermata al 120° giorno. Tra questi rientrano in particolare i costi per la fattrice ricevente, le prestazioni veterinarie, l'alloggio e il mantenimento, nonché i costi di trasporto e spedizione.
(7) Se viene approvato un ulteriore Breeding Right per il secondo embrione, Dubai Arabian Horse Stud deve essere informata dello stato di gravidanza del secondo embrione al 25°, 60° e 120° giorno.
§ 6 Disponibilità di sperma fresco e congelato
(1) Se lo sperma fresco o congelato, a causa di scarsità, perdita o altre circostanze imprevedibili, già prima della prima inseminazione non è disponibile per la giumenta oggetto del contratto, la tariffa di monta sarà rimborsata integralmente.
(2) Se la giumenta non può essere inseminata prima della partenza dello stallone dal rispettivo luogo di monta, il proprietario della giumenta riceverà due dosi di sperma congelato, indipendentemente dal fatto che fosse originariamente previsto sperma fresco o congelato.
(3) Tutti i costi di gestione e spedizione dello sperma congelato sono a carico del proprietario della giumenta.
(4) Se la giumenta non rimane gravida dopo l’utilizzo delle due dosi fornite, ulteriori dosi saranno addebitate a 300 USD per dose oltre ai costi di gestione e spedizione.
§ 7 Diritto di prelazione
(1) Dubai Arabian Horse Stud riceve un diritto di prelazione per il puledro risultante da questo accoppiamento:
D SHAHHAR × __________________________________________
(2) Se il proprietario della giumenta intende vendere il puledro, Dubai Arabian Horse Stud deve essere informato per iscritto prima della vendita a terzi e avrà la possibilità di acquistare il puledro alle condizioni concordate con il terzo.
§ 8 Responsabilità
(1) Dubai Arabian Horse Stud, nei limiti consentiti dalla legge, non si assume alcuna responsabilità per malattia, lesione, perdita o morte della giumenta o del puledro, né per la perdita o il danneggiamento del seme in relazione all’esecuzione del presente contratto.
(2) Restano impregiudicate le disposizioni di legge inderogabili in materia di responsabilità.
§ 9 Disposizioni finali
(1) Il presente contratto contiene gli accordi delle parti relativi al Breeding Right oggetto del contratto.
(2) Modifiche e integrazioni al presente contratto richiedono la forma scritta e il consenso di entrambe le parti contraenti.
(3) Qualora singole disposizioni del presente contratto siano o diventino invalide o inapplicabili, la validità delle restanti disposizioni rimane impregiudicata.
(4) Si applica il diritto degli Emirati Arabi Uniti.
Luogo, data: __________________________________________
Dubai Arabian Horse Stud
Nome: _________________________________________________
Firma: ____________________________________________
Proprietario della giumenta
Nome: _________________________________________________
Firma: ____________________________________________