Contratto quadro – Synatra 2026

CONTRATTO DI VENDITA DI SEME DI STALLONE

Il presente contratto di vendita di seme di stallone è stipulato in data ________________ (data di entrata in vigore) tra:

AL SHAQAB, membro della Qatar Foundation, P.O. Box 90055, Doha–Qatar (di seguito denominato “PROPRIETARIO DELLO STALLONE”), rappresentato dal Sig. Khalifa Al Attiya, CEO di AL SHAQAB,

E

Nome: _______________________________________________

Nome dell'allevamento: _________________________________________

Indirizzo: _____________________________________________

Numero/i di telefono: ____________________________________

E-mail: ______________________________________________

di seguito denominato “PROPRIETARIO DELLA FATTRICE”.

Il PROPRIETARIO DELLO STALLONE e il PROPRIETARIO DELLA FATTRICE sono di seguito congiuntamente denominati le “Parti” o singolarmente la “Parte”.

Premessa

CONSIDERATO CHE il PROPRIETARIO DELLO STALLONE detiene i diritti di proprietà sullo stallone di seguito indicato ed è proprietario del seme dello stallone di seguito indicato:

Nome dello stallone (secondo i documenti di registrazione): Synatra

N. di registrazione: 840012000688073
Data di nascita dello stallone: 14.03.2023

Nome del proprietario (secondo i documenti di registrazione): AL Shaqab Stud

di seguito denominato “STALLONE”.

CONSIDERATO CHE il PROPRIETARIO DELLA FATTRICE detiene i diritti di proprietà sulla fattrice di seguito indicata:

Nome della fattrice (secondo i documenti di registrazione): ______________________________

N. di registrazione: __________________
Data di nascita della fattrice: __________________

Nome del proprietario (secondo i documenti di registrazione): _______________________

di seguito denominata “FATTRICE”.

CONSIDERATO CHE il PROPRIETARIO DELLA FATTRICE è disposto ad acquistare dal PROPRIETARIO DELLO STALLONE il seme dello STALLONE.

Per i trasferimenti sopra descritti si applicano le seguenti condizioni:

1. Intero accordo

La premessa che precede, nonché tutti gli allegati acclusi (se presenti), costituiscono parti integranti essenziali del presente contratto di vendita relativo alla monta.

2. Corrispettivi

2.1 Il corrispettivo di monta per il seme dello STALLONE è pari a aggiudicazione nell'asta Aachen per 1 monta EURO

Tale corrispettivo di monta dà diritto al PROPRIETARIO DELLA FATTRICE a ricevere fino a due (02) dosi di inseminazione di seme (per un totale di 16 paillettes, ciascuna paillette da 0,5 ml), senza diritto ad ulteriori dosi di inseminazione in caso di mancata gravidanza.

2.2 L'intero corrispettivo di monta per lo STALLONE deve essere pagato al momento della sottoscrizione del presente contratto.

2.3 In caso di mancata gravidanza, possono essere acquistate fino a quattro (04) dosi di inseminazione aggiuntive. Ogni dose (8 paillettes, ciascuna paillette da 0,5 ml) costa ulteriormente USD/EURO 250,00 per ogni dose aggiuntiva di inseminazione.

2.4 Tutti gli importi pagati dal PROPRIETARIO DELLA CAVALLA non sono rimborsabili, fatte salve le disposizioni del presente contratto relative alla monta o alla disponibilità del seme.

2.5 Inoltre, il PROPRIETARIO DELLA CAVALLA è tenuto a pagare le seguenti spese, da corrispondere prima della spedizione del seme:

2.6.1 Un deposito rimborsabile per il contenitore di spedizione. Questa tariffa può variare a seconda della struttura di stoccaggio/spedizione del seme. Il PROPRIETARIO DELLO STALLONE fornirà al PROPRIETARIO DELLA CAVALLA i dati di contatto della struttura di stoccaggio/spedizione. Tuttavia, il PROPRIETARIO DELLA CAVALLA è responsabile di contattare la struttura di stoccaggio/spedizione del seme, richiedere i servizi e pagare le relative spese.

2.6.2 Queste spese possono variare a seconda della struttura di stoccaggio/spedizione del seme.

2.6.3 Spese internazionali di gestione/amministrazione. Anche questa tariffa deve essere pagata alla struttura di stoccaggio/spedizione del seme e può variare. Comprende la gestione dei documenti con l'USDA e altre autorità, nonché la preparazione del certificato sanitario.

3. Dose di inseminazione

Il PROPRIETARIO DELLO STALLONE ha il diritto di stabilire il numero di paillette per dose di inseminazione in base alla motilità dopo lo scongelamento. Questo numero può essere superiore o inferiore al valore standard, generalmente calcolato come 8 paillette da 0,5 ml ciascuna per dose di inseminazione, con almeno 600 milioni di spermatozoi e una motilità dopo lo scongelamento del 30% o più.

4. Garanzia di puledro vivo

Per “puledro vivo” si intende un singolo puledro nato vivo che rimane in piedi e poppa senza assistenza per un periodo di almeno ventiquattro (24) ore dalla nascita.

A condizione che la parte ricevente non abbia violato alcuna disposizione del presente contratto, il PROPRIETARIO DELLO STALLONE concede al PROPRIETARIO DELLA CAVALLA un diritto limitato a una nuova monta entro la stagione di monta del primo utilizzo per cavalla o, se applicabile, nella stagione di monta successiva.

5. Stagione di monta

Stagione di monta” indica un periodo di otto mesi di calendario a partire dal primo utilizzo.

6. Limitazioni e restrizioni

6.1 La firma del presente contratto autorizza il PROPRIETARIO DELLA CAVALLA all'inseminazione di una cavalla per contratto.

L'inseminazione di più di una cavalla costituisce una violazione delle condizioni del presente contratto e può comportare l'impossibilità per il proprietario della cavalla di registrare la discendenza.

Una volta ottenuta una gravidanza riuscita, nessun seme inutilizzato/in eccesso potrà essere utilizzato per inseminare ulteriori cavalle. Qualsiasi uso aggiuntivo costituisce una violazione del presente contratto.

Il PROPRIETARIO DELLA CAVALLA deve ottenere un'ulteriore autorizzazione scritta prima di utilizzare seme inutilizzato/in eccesso, comprovata da un nuovo contratto completamente firmato, con tutte le spese aggiuntive da pagare anticipatamente.

Il PROPRIETARIO DELLO STALLONE non garantisce che saranno disponibili ulteriori monte oltre a quelle previste dal presente contratto.

Una gravidanza riuscita è definita come una gravidanza di 60 giorni confermata da un veterinario. Il PROPRIETARIO DELLA FATTRICE dovrà presentare al PROPRIETARIO DELLO STALLONE, su richiesta, il certificato veterinario attestante la gravidanza di 60 giorni.

6.2 La quantità di dosi di seme eccedenti non utilizzate, se presenti dopo la monta, rimane di proprietà del PROPRIETARIO DELLO STALLONE.

Il PROPRIETARIO DELLA FATTRICE si impegna a informare il PROPRIETARIO DELLO STALLONE, alla fine della stagione di monta e conformemente ai termini del presente contratto, in merito a tali dosi di seme eccedenti non utilizzate.

Se è nato un puledro vivo, il PROPRIETARIO DELLA FATTRICE dovrà spedire tale seme non utilizzato dello STALLONE, a spese del PROPRIETARIO DELLO STALLONE, in un luogo indicato dal PROPRIETARIO DELLO STALLONE.

6.3 Oltre alle ulteriori condizioni di seguito elencate, il diritto limitato a una nuova monta ai sensi della presente disposizione è espressamente subordinato al fatto che la FATTRICE sia vaccinata contro la rinopolmonite al quinto, settimo e nono mese di gravidanza.

(La presente clausola non si applica se viene presentato un certificato confermato da un veterinario da cui risulti che il virus della rinopolmonite non è presente nel paese in cui si svolgono le attività di allevamento.)

6.4 Il diritto limitato a una nuova monta ai sensi della presente disposizione decadrà e il PROPRIETARIO DELLO STALLONE non avrà ulteriori obblighi nei confronti del PROPRIETARIO DELLA FATTRICE ai sensi del presente articolo qualora si verifichi uno dei seguenti eventi:

6.4.1 Il PROPRIETARIO DELLA FATTRICE non presenta il certificato di vaccinazione contro la rinopolmonite.

(La presente clausola non si applica se viene presentato un certificato confermato da un veterinario da cui risulti che il virus della rinopolmonite non è presente nel paese in cui si svolgono le attività di allevamento.)

6.4.2 Ogni prestazione di monta include una garanzia limitata di puledro vivo. La limitazione consiste nel fatto che il PROPRIETARIO DELLA FATTRICE può usufruire nuovamente della prestazione di monta nella successiva stagione di monta se la FATTRICE muore durante la gravidanza, il puledro viene abortito prematuramente oppure il puledro muore entro 24 ore dalla nascita.

In ogni caso, il PROPRIETARIO DELLA FATTRICE deve presentare un documento confermato da un veterinario entro 7 giorni dall'aborto o dalla morte.

Dopo una monta aggiuntiva ai sensi della presente disposizione, in nessun caso sussisterà un ulteriore diritto a una nuova monta con lo STALLONE, un diritto al rimborso o un ulteriore obbligo del PROPRIETARIO DELLO STALLONE nei confronti del PROPRIETARIO DELLA FATTRICE.

6.4.3 La FATTRICE viene coperta da un altro stallone prima della nuova monta senza il consenso scritto del PROPRIETARIO DELLO STALLONE.

6.4.4 La FATTRICE viene sostituita con un'altra fattrice senza il consenso scritto del PROPRIETARIO DELLO STALLONE.

6.4.5 La CAVALLA gravida o l'embrione trasferito risultante dal presente contratto viene venduto, regalato o donato dal PROPRIETARIO DELLA CAVALLA.

6.5 Il PROPRIETARIO DELLA CAVALLA non può trasferire a terzi i diritti derivanti dal presente contratto, salvo quanto previsto dalle condizioni del presente contratto.

7. Monta

Il PROPRIETARIO DELLO STALLONE si riserva il diritto di richiedere un esame batteriologico o una biopsia per accertare l'idoneità riproduttiva di una CAVALLA che non sia rimasta gravida entro tre cicli estrali.

Il PROPRIETARIO DELLO STALLONE si riserva inoltre il diritto di rifiutare o interrompere l'assistenza alla CAVALLA qualora venga accertato che la CAVALLA soffre di una malattia infettiva e/o contagiosa oppure sussista un altro motivo applicabile.

In caso di tale interruzione dell'assistenza, il PROPRIETARIO DELLA CAVALLA è tenuto a utilizzare un'altra cavalla per soddisfare le condizioni del presente contratto.

8. Seme

Il PROPRIETARIO DELLO STALLONE mette a disposizione il seme dello STALLONE indicato nel presente contratto e non fornisce alcuna ulteriore garanzia riguardo alle condizioni del seme dopo che questo ha lasciato il deposito/centro di spedizione del seme.

Il PROPRIETARIO DELLA CAVALLA è responsabile dell'invio di una richiesta di spedizione del seme al deposito/centro di spedizione del seme e di contattare il PROPRIETARIO DELLO STALLONE per ottenere l'autorizzazione alla spedizione.

Nessun deposito/centro di spedizione del seme spedirà il seme senza l'autorizzazione del PROPRIETARIO DELLO STALLONE. Le autorizzazioni alla spedizione vengono concesse esclusivamente dalla domenica al giovedì durante l'orario di ufficio.

Il PROPRIETARIO DELLA CAVALLA è responsabile della corretta manipolazione, conservazione e inseminazione del seme nella CAVALLA.

9. Disponibilità del seme

Qualora il seme non sia più disponibile a causa di indisponibilità, perdita o circostanze impreviste prima che la CAVALLA sia stata inseminata per la prima volta ai sensi del presente contratto, il presente contratto sarà risolto e il PROPRIETARIO DELLO STALLONE rimborserà la quota della tariffa di monta pagata dal PROPRIETARIO DELLA CAVALLA, detratta la quota di prenotazione, il costo delle dosi ricevute e qualsiasi altra commissione ancora dovuta.

Qualora il seme non sia più disponibile a causa di indisponibilità, perdita o circostanze impreviste dopo l'inseminazione della CAVALLA, il PROPRIETARIO DELLO STALLONE rimborserà la quota della tariffa di monta pagata dal PROPRIETARIO DELLA CAVALLA, detratta la quota di prenotazione, il costo delle dosi ricevute e qualsiasi altra commissione ancora dovuta.

10. Dosi di seme non utilizzate

Dopo il completo adempimento del presente contratto o dopo la sua risoluzione, il PROPRIETARIO DELLA CAVALLA deve informare il PROPRIETARIO DELLO STALLONE dell'esistenza di dosi di seme dello stallone non utilizzate.

Il PROPRIETARIO DELLO STALLONE provvederà quindi alla corretta restituzione o ad altro utilizzo di tale seme a spese del PROPRIETARIO DELLO STALLONE.

11. Manleva da responsabilità

Il PROPRIETARIO DELLA CAVALLA riconosce espressamente che il PROPRIETARIO DELLO STALLONE e il centro di stoccaggio/spedizione del seme non forniscono alcuna garanzia, né espressa né implicita, circa la capacità fecondante del seme fornito.

12. Cessione

Le parti non possono cedere i propri diritti o obblighi ai sensi del presente contratto senza il previo consenso scritto dell'altra parte.

13. Modifiche

Nessuna modifica alle condizioni del presente contratto è vincolante se non è effettuata per iscritto e firmata da entrambe le parti.

Il presente contratto non può essere modificato o integrato in alcun modo in assenza di un documento scritto firmato da entrambe le parti.

14. Durata e risoluzione

Il contratto rimane valido fino a quando non sia stato ottenuto un puledro vivo oppure siano state esaurite le condizioni della garanzia limitata del puledro vivo.

15. Riservatezza

Le condizioni del presente contratto devono essere trattate come riservate tra le parti e i rispettivi rappresentanti e non possono essere divulgate a terzi.

16. Legge applicabile

Il presente contratto è disciplinato dalla legge dello Stato del Qatar e deve essere interpretato conformemente ad essa.

Tutte le controversie derivanti da o connesse al presente contratto dovranno essere inizialmente risolte mediante negoziazioni tra le parti. Le parti si adopereranno al meglio per risolvere ogni problema.

Qualora le parti non riescano a raggiungere un accordo, né totale né parziale, ciascuna parte potrà, previa comunicazione scritta ed entro ventotto (28) giorni, adire i tribunali dello Stato del Qatar. Essi avranno giurisdizione e la loro decisione sarà definitiva.

Il presente contratto può essere firmato in più copie, via fax, e-mail o con firme originali, fermo restando che ciascuna copia ha la medesima piena efficacia giuridica di un unico documento originale.

Il presente contratto e ciascuna delle sue disposizioni sono vincolanti per le parti nonché per i loro eredi, successori e cessionari e operano a loro beneficio.

PROPRIETARIO DELLA CAVALLA PROPRIETARIO DELLO STALLONE

Firma: __________________ Firma: __________________

Nome: _________________________ Nome: Signor Khalifa Al Attiya

Funzione: ______________________ Funzione: CEO